
(inserito il: 02/05/2010, categoria: VS news)
I COMPONENTI DI UNA COMMISSIONE TECNICA POSSONO ESSERE ANCHE ESTRANEI ALLA STAZIONE APPALTANTE. IN TALI CASI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE SCELTI IN UN APPOSITO ELENCO.
L'art. 84 D.Lgs. n. 163/06 prevede che la Stazione appaltante possa nominare una Commissione Tecnica, i cui componenti devono esser scelti tra i funzionari della stessa S.A. o di altre PP.AA. Qualora non si rinvenga nessun funzionario esperto nella materia oggetto della gara, è possibile allora procedere alla scelta di un componente "esterno" il quale, tuttavia, deve appartenere obbligatoriamente alle seguenti categorie: a) professionisti (con almeno 10 anni d'iscrizione agli Albi professionali competenti) contenuti in un elenco tenuto dagli stessi Ordini Professionali oppure b) professori universitari di ruolo, indicati in un elenco fornito dalle singole Facoltà. La mancata appartenenza di un Commissario nominato a dette due categorie, ovvero scelto tra professori e/o professionisti non contenti in detti elenchi,rende illegittima tale nomina e, di conseguenza, anche l'intera attività svolta della Commissione giudicatrice.
[Cons.Stato, IV°, 31/3/2010, n. 1830]
A cura dell'avvv. Andrea Stefanelli

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